Molti proprietari mi scrivono sulla chat del sito ponendomi degli interrogativi che ritengo siano utili per tutti coloro che intendono mettere in vendita la propria casa; con questo articolo voglio, perciò, rispondere a una delle domande più frequenti per offrire a chi vende delle notizie informative, pratiche che possano aiutare a comprendere meglio tutto ciò che riguarda la compravendita
Partiamo, perciò, da quello che mi chiede Massimo:
“ Se viene concesso il mutuo e il venditore non prende l’assegno della proposta e non si presenta o rifiuta di presentarsi al compromesso, che succede?”
Il quesito di Massimo necessita di una risposta articolata.
Innanzitutto, per come è posta la domanda non viene specificato IL TERMINE ENTRO il quale il mutuo è stato concesso.
In una proposta di acquisto vincolata all’ottenimento di un prestito, il proponente consegna all’agente immobiliare, a garanzia della serietà del suo impegno, un assegno intestato a te che devi vendere casa che viene trattenuto dall’agente a titolo di deposito fiduciario e che potrai incassare solo una volta verificata la condizione a cui è subordinata la compravendita, cioè la concessione del mutuo.
All’interno della proposta, pertanto, è sempre indicata la data entro la quale chi acquista deve ottenere la delibera del mutuo ipotecario da parte dell’istituto di credito.
Di conseguenza una volta decorsa la data indicata SENZA che si sia realizzata questa condizione, si aprono 2 strade alternative:
- le parti sono libere da qualsiasi vincolo e l’agente immobiliare restituisce l’assegno che aveva in deposito al proponente -acquirente; oppure
- le parti possono prorogare per iscritto il loro accordo [e, quindi, stabilire un nuovo termine entro il quale deve essere ottenuto il finanziamento dalla banca]
Tornando, quindi, alla domanda di Massimo se il mutuo è stato concesso agli acquirenti dopo il termine indicato in proposta, e non è stata fatta la proroga dell’accordo, il proprietario non incassa alcun assegno ed è liberissimo di vendere casa a qualcun’altro.
Se, invece, l’istituto di credito concede all’interno del periodo indicato il mutuo ipotecario a chi vuole acquistare, la proposta acquista automaticamente efficacia giuridica in quanto si realizza, appunto la condizione sospensiva.
Ne consegue che il proprietario è vincolato all’accordo e riceve dall’agente immobiliare l’assegno che costituisce caparra confirmatoria.
Il codice civile, all’art. 1385 c.c., stabilisce che in caso di inadempimento [di qualsiasi tipo si tratti] il venditore deve restituire agli acquirenti il doppio della caparra.
Concludendo in risposta a Massimo: se il mutuo è concesso nei termini, il proprietario non ritira l’assegno o non si presenta al compromesso, dovrà versare agli acquirenti il doppio di quanto ha ricevuto.
Spero come sempre di averti fornito informazioni utili!
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Come sempre ti auguro una buona vendita.
Alessio Salvi
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